L’art. 26 bis c.p.c., comma 2, introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, art.19, lett. b), (convertito nella L. n. 162 del 2014), nel disciplinare il foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La norma individua un foro speciale per l'azione esecutiva mediante espropriazione forzata dei crediti, mentre sia la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater sia l’art. 20 c.p.c. regolano la competenza in ordine alle controversie introdotte con azione di cognizione, relative a diritti di obbligazione. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sesta Sezione con l’ordinanza n. 3881 del 16 febbraio 2021 in tema di esecuzione presso terzi per il recupero di somme da assegno divorzile. Nel caso di specie, il procedente ha errato nell'individuazione della competenza territoriale del Giudice dell’esecuzione in capo al Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento ai sensi della Legge n. 898/1970 ovvero dell’art. 20 cpc. La Corte di Cassazione, invece, ha correttamente applicato il principio generale dettato in materia dall’art. 26 bis c.p.c., comma 2, introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, lett. b), convertito nella L. n. 162 del 2014, che, come è noto, determina il foro relativo all’espropriazione forzata di crediti dinanzi al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Leggi Non hanno dunque trovato accoglimento le difese del creditore procedente circa la legittimità del radicamento della esecuzione dinanzi al Tribunale del luogo di propria residenza, presso il quale la relativa obbligazione di credito pecuniario e divorzile sarebbe dovuta essere eseguita sul fondamentale presupposto che sia l’art. 12 quater della L. n. 898 del 1970 che l’art. 20 c.p.c. attengono unicamente a controversie “ introdotte con azione di cognizione, relative a diritti di obbligazione “. La Legge n. 898/1970 disciplina espressamente i casi di scioglimento del matrimonio ed al suo art. 4 primo comma prevede che “….La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge” mentre al successivo art. 12-quater stabilisce che “Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio….”. L’art. 20 c.p.c., invece, determina il foro, facoltativo, delle “cause relative a diritti di obbligazione “ individuandolo “ anche “ nel “ luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”. I Giudici hanno statuito che l’utilizzo della locuzione “cause” da parte del Legislatore sia nella Legge n. 898/1970 che nell’art. 20 c.p.c. non comprende le controversie riferibili alle azioni e/o alle procedure esecutive. A tale conclusione si arriva anche esaminando le disposizioni generali del Libro Primo del nostro Codice di procedura civile in materia di giurisdizione e competenza in generale laddove il termine “ cause “ si intende usato nell’accezione di “ controversie civili “ anche nell’ipotesi in cui queste siano “ relative all’esecuzione forzata “ ex art. 17 cpc, ben distinto da quello, totalmente diverso, di “ esecuzione forzata “ che il legislatore impiega solo nei successivi artt. 26 e 26-bis. Pertanto, il principio fondamentale da applicarsi è quello secondo il quale la competenza territoriale per le esecuzioni prescinda totalmente dal titolo del credito azionato in via esecutiva.