Gli attori avevano stipulato un contratto annuale con una palestra, pagando l'abbonamento interamene in anticipo. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di "green pass", avendo scelto di non vaccinarsi, gli attori hanno formalizzato il loro recesso dal contratto. Avendo la palestra rifiutato il rimborso della parte di abbonamento non usufruito, è stato necessario adire le vie legali. Il Giudice di Pace ha riconosciuto legittimo il recesso degli attori poichè "l'obbligo di munirsi di green pass per accedere alla palestra non può nascondere un mal celato obbligo di sottoporsi a vaccinazione, in quanto in base alla gerarchia delle fonti nessuna legge o decreto può prevalere sulle norme costituzionali", riconoscendo preminente la tutela della libertà di cura ex art. 32 Cost. Leggi
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